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OGGETTO: progetti di riduzione o eliminazione del rischio mediante l’acquisto e l’installazione di:
impianti di aspirazione e captazione gas, fumi, nebbie, vapori o polveri
cappe di aspirazione
cabine di verniciatura/spruzzatura/carteggiatura
sistemi di isolamento dell’operatore (glove box, sistemi di caricamento agenti chimici, ecc.)
AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti di:
riduzione del rischio legato agli “agenti cancerogeni e mutageni” presenti nel luogo di lavoro
riduzione del rischio legato agli “agenti chimici pericolosi” solo se, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, la valutazione del rischio abbia dimostrato che nello stato ante operam il rischio è “non irrilevante per la salute dei lavoratori” (art. 223 e 236 d.lgs. 81/2008)
Nel caso in cui l’acquisto dei beni finanziati preveda la sostituzione di analoghi beni di proprietà dell’impresa, questi ultimi dovranno essere alienati mediante rottamazione.
DEFINIZIONI:
Per “agenti chimici pericolosi” si intendono quelli così definiti ai sensi dell’art. 222 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i; per “agenti chimici cancerogeni e mutageni” si intendono quelli così definiti all’art. 234 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.
Per le Tipologie di intervento che prevedono la sostituzione di macchine, le macchine da sostituire devono essere nella piena proprietà dell’impresa richiedente il finanziamento da almeno 2 anni calcolati al 31 dicembre dell’anno di riferimento del presente avviso Isi. Sia in tali casi che in quelli in cui l’impresa opti per la sostituzione di macchine di proprietà, ancorché non obbligatoria per la specifica Tipologia di intervento, le macchine sostituite devono essere alienate insieme ai relativi accessori/utensili inseriti nel progetto.
Inoltre le macchine acquistate rispetto a quelle alienate devono rispettare le seguenti condizioni:
a) analogo tipo;
b) allestimento equivalente in termini di accessori/utensili;
c) prestazioni non superiori del 30%.
Per i progetti che comportano l’acquisto di trattori agricoli o forestali, questi devono essere non usati, omologati in conformità con il regolamento 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e con potenza nominale non superiore a 130 kW. I trattori ammissibili devono essere dotati di cabina ROPS già prevista in fase di omologazione dal fabbricante del trattore. I trattori da sostituire devono essere nella piena proprietà dell’impresa richiedente il finanziamento da almeno 2 anni calcolati al 31 dicembre dell’anno di riferimento del presente avviso Isi.
I trattori acquistati rispetto a quelli alienati devono rispettare le seguenti condizioni, a meno di situazioni particolari debitamente motivate:
medesime caratteristiche (le caratteristiche sono quelle indicate o riconducibili alla categoria del trattore agricolo o forestale così come definita dal regolamento UE 167/2013);
potenza non superiore del 30%, fermo restando il rispetto del limite di potenza nominale pari a 130 kW
Per i progetti che comportano l’acquisto e installazione, su trattori agricoli o forestali e/o macchine, di dispositivi e sistemi innovativi (es. sistemi di guida automatica o sistemi cd. Industria 4.0) prodotti da un soggetto diverso dal fabbricante di tali trattori/macchine (cd. after market) potrà essere richiesta ulteriore documentazione volta a comprovare il rispetto dei requisiti di conformità e omologativi richiesti dalle direttive o dai regolamenti comunitari che sovrintendono alla fabbricazione e all’immissione sul mercato dei trattori agricoli o forestali e/o macchine.
Per i progetti che comportano l’acquisto di dispositivi medici, questi devono essere non usati e conformi al d.lgs. 46/1997 (attuazione della direttiva 93/42/CEE e s.m.i.) art. 1 comma 2 lettere a), b), e d) oppure conformi alla nuova legislazione comunitaria (regolamento (UE) 2017/745).
1. Spese ammissibili a finanziamento
Sono ammissibili a finanziamento:
A. le spese di progetto;
B. le spese tecniche e assimilabili.
Sono “spese di progetto” tutte le spese direttamente necessarie all’intervento, nonché quelle accessorie o strumentali funzionali alla sua realizzazione e indispensabili per la sua completezza. Le spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione del progetto e indispensabili per la sua completezza che non siano direttamente riconducibili alla riduzione del rischio di cui alla Tipologia di intervento selezionata in domanda non devono essere prevalenti rispetto a quelle direttamente riconducibili alla riduzione del rischio.
Sono “spese tecniche e assimilabili” le spese che, in funzione dello specifico progetto, si rendono necessarie per:
la redazione della perizia asseverata;
la produzione di progetti ed elaborati a firma di tecnici abilitati;
la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
la produzione di ogni documentazione o certificazione, riguardante l’intervento, richiesta dalla normativa, quali certificazioni di prova, di regolare esecuzione o collaudo, di prevenzione incendi, acustiche, ecc. (che non siano a carico del fabbricante o di altro soggetto diverso dall’impresa);
le denunce di messa in servizio di impianti;
le relazioni e dichiarazioni asseverate ove richieste dalla normativa (su barriere architettoniche, classificazione degli ambienti con pericolo di esplosione, ecc.);
la corresponsione di oneri previsti per il rilascio di autorizzazioni o nulla osta da parte di enti e amministrazioni preposte.
Non sono ammissibili a finanziamento le spese relative all’aggiornamento della valutazione dei rischi in ottemperanza agli articoli 17, 28 e 29 del d.lgs. 81/2008, quelle relative alla compilazione della domanda di finanziamento nonché quelle espressamente richieste dalle direttive di prodotto
a carico del fabbricante.
L’importo totale del progetto, dato dalla somma delle spese A e B, è finanziabile nella misura del 65% sempreché sia compreso tra il contributo minimo erogabile di 5.000 euro e il contributo massimo erogabile di 130.000 euro.
Per i progetti di cui al presente Allegato, con esclusione delle Tipologie di intervento b) e c), nel caso di vendita o permuta di beni sostituiti nell’ambito del progetto, l’importo del finanziamento a carico dell’Inail verrà decurtato della somma pari alla differenza tra l’importo realizzato con la vendita (o con la permuta) e quello della quota parte del progetto a carico dell’impresa (pari al 35% dell’importo del progetto). Nel caso in cui l’importo ricavato dalla vendita (o dalla permuta) sia inferiore o pari alla quota parte del progetto a carico dell’impresa (35% dell’importo del
progetto) non verrà effettuata alcuna decurtazione.
Per i progetti di cui alle Tipologie di intervento b) e c) per i quali è prevista la vendita o la permuta dei trattori agricoli o forestali e/o delle macchine sostituiti nell’ambito del progetto, nella presentazione della domanda on line l’importo del finanziamento ammissibile è calcolato operando, sulla quota a carico di Inail, la decurtazione della somma pari al 50% dell’importo preventivato per la vendita o permuta. In fase istruttoria, l’importo concedibile sarà valutato con riferimento all’importo effettivo di vendita o di permuta.
In ogni caso, l’importo concesso con provvedimento emesso a seguito della verifica tecnico/amministrativa di cui all’articolo 19 dell’Avviso non potrà superare il valore del finanziamento ammissibile. Parimenti, l’ammontare del finanziamento erogabile a seguito della verifica della documentazione attestante la realizzazione del progetto di cui all’articolo 22 dell’Avviso non potrà superare l’importo precedentemente concesso con il provvedimento di cui all’articolo 19.
Nel caso di acquisto di trattori agricoli o forestali e/o di macchine, le spese ammissibili per l’acquisto devono essere calcolate, al netto dell’IVA, con riferimento ai preventivi presentati e, comunque, nei limiti dell’80% del prezzo di listino di ciascun trattore agricolo o forestale o macchina.
Le spese tecniche e assimilabili sono finanziabili entro la percentuale massima del 10% rispetto ai costi di cui al precedente punto A, con un importo massimo complessivo di 10.000 euro, ad eccezione del mero acquisto di trattori agricoli o forestali e/o di macchine per il quale la percentuale massima ammissibile è pari al 5% rispetto ai costi di cui al precedente punto A, con un importo massimo complessivo di 5.000 euro.
Ferme restando le condizioni di cui sopra, la spesa massima ammissibile per la perizia asseverata, comprensiva di oneri previdenziali, è pari a 1.850 euro.
OGGETTO: progetti di riduzione del rischio mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e macchine
AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti solo se la valutazione del rischio aziendale dimostra che i valori di esposizione iniziali sono superiori ai valori inferiori di azione. Sono finanziabili i progetti che prevedono la sostituzione di trattori agricoli o forestali e/o di macchine che incidono su tale esposizione e per le quali valgono le condizioni sotto riportate.
Sono finanziabili le macchine fisse, portatili tenute e/o condotte a mano, mobili ad esclusione di quelle semoventi con operatore a bordo.
Non sono finanziabili le attrezzature intercambiabili di cui all’art. 2 lettera b) del d.lgs. 17/2010.
Le macchine da sostituire devono essere state immesse sul mercato successivamente alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 2006/42/CE e possono essere alienate mediante vendita o permuta presso il rivenditore con cui si perfeziona l’acquisto; è comunque facoltà dell’impresa rottamarle.
I progetti di riduzione del rischio devono prevedere la sostituzione di macchine che incidono sull’esposizione e che quindi presentano un livello di pressione acustica dell’emissione ponderato A (LpA) superiore a 80 dB(A) con altre analoghe che presentano un livello di pressione acustica dell’emissione ponderato A (LpA) e un livello di potenza sonora ponderata A (LWA) inferiori; i dati relativi all’emissione acustica devono essere quelli dichiarati dai fabbricanti. Le differenze tra i rispettivi valori dovranno rispettare entrambe le seguenti condizioni:
LpA ≥ 3 dB(A)
LwA ≥ 3 dB(A)
Trattori agricoli e forestali
Per trattori agricoli e forestali si intendono i trattori a ruote di categoria T1 e T2.
I trattori agricoli e forestali da sostituire devono essere stati immessi per la prima volta sul mercato in data successiva al 31 dicembre 1997 e devono essere alienati dall’impresa mediante permuta presso il rivenditore con cui si perfeziona l’acquisto; è comunque facoltà dell’impresa rottamare i trattori sostituiti.
I progetti di riduzione del rischio devono prevedere l’acquisto di trattori agricoli o forestali che rispettino le seguenti condizioni:
i trattori di categoria T1 dovranno avere livello di rumorosità di omologazione dichiarato dal fabbricante inferiore di almeno 5 dB(A) rispetto a entrambi i limiti previsti dal regolamento UE 167/2013 che, unitamente ai relativi regolamenti delegati, costituisce il regolamento comunitario di riferimento;
i trattori di categoria T2 dovranno avere livello di rumorosità di omologazione dichiarato dal fabbricante inferiore di almeno 3 dB(A) rispetto a entrambi i limiti previsti dal regolamento UE 167/2013 che, unitamente ai relativi regolamenti delegati, costituisce il regolamento comunitario di riferimento.
OGGETTO: progetti di riduzione del rischio mediante la sostituzione di macchine conformi alle rispettive direttive di prodotto di riferimento.
Ai fini del presente Avviso sono finanziabili le seguenti tipologie di macchine per la riduzione del rischio da:
a) Vibrazioni mano-braccio:
1. martelli demolitori – 2. perforatori – 3. picconatori elettrici, idraulici, pneumatici – 4. seghe e motoseghe – 5. decespugliatori, tagliaerba- 6. motocoltivatori- 7. chiodatrici- 8. compattatori vibro-cemento- 9. limatrici, levigatrici orbitali e smerigliatrici- 10. cubettatrici- 11. ribattitrici- 12.trapani a percussione e avvitatori ad impulso
b) Vibrazioni corpo intero:
1. macchine con operatore a bordo
AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti di riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche qualora la valutazione del rischio dimostri che i valori di esposizione iniziale siano superiori al valore di azione.
Le macchine da sostituire devono essere state immesse sul mercato successivamente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 2006/42/CE, possono essere fisse, portatili tenute e/o condotte a mano, mobili e semoventi ad esclusione delle attrezzature intercambiabili di cui all’art. 2 lettera b) del d.lgs. 17/2010.
Le macchine da sostituire possono essere alienate mediante vendita o permuta presso il rivenditore con cui si perfeziona l’acquisto; è comunque facoltà dell’impresa rottamarle.
Ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti che prevedano la sostituzione di macchine, che incidono sull’esposizione e che quindi presentano valori di emissione vibratoria superiori numericamente ai rispettivi valori di azione, con altre che producono valori di emissione vibratoria inferiori di almeno il 20%; i dati relativi all’emissione vibratoria devono essere quelli dichiarati dai fabbricanti.
Non sono finanziabili i progetti che prevedono la sostituzione di trattori agricoli o forestali.
Nell’ambito delle macchine movimento terra, sono ammissibili a finanziamento esclusivamente quelle compatte.
OGGETTO: progetti che migliorano le modalità di movimentazione delle persone mediante:
l’acquisto dei seguenti dispositivi medici e dei relativi accessori che consentono di spostare più facilmente le persone riducendo le sollecitazioni meccaniche per il rachide dell’operatore:
o teli ad alto scorrimento
o tavole di scorrimento
o assi in materiale rigido
o cinture ergonomiche
o carrozzine
o dischi girevoli
o ausili specifici per grandi obesi
o attrezzature idonee al sollevamento di persone
la sostituzione di letti di degenza
AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili gli interventi di riduzione del rischio da sovraccarico biomeccanico dovuto a movimentazione manuale delle persone.
DEFINIZIONI:
per “teli ad alto scorrimento” si intendono teli, di diverse misure, realizzati in materiale a basso attrito, che possono ausiliare il passaggio della persona da piano a piano in assenza di dislivello – es. trasferimento letto-barella – oppure lo spostamento della persona a letto.
Per “tavole di scorrimento” si intendono assi che consentono la traslazione della persona fra superfici situate alla stessa altezza o con un lieve dislivello.
Per “assi in materiale rigido” si intendono assi che in assenza di dislivelli consentono di non sollevare la persona durante il trasferimento letto/carrozzina.
Per “cinture ergonomiche” si intendono cinture rivestite da materiale antiscivolo e dotate di maniglie laterali e posteriori che possono essere applicate alla vita della persona parzialmente collaborante; consentono all’operatore, nei passaggi da seduto a stazione eretta di guidarne il movimento senza sollevarlo.
Per “carrozzine” si intendono dispositivi di ausilio per il trasferimento di persone che non sono in grado di deambulare autonomamente costituiti da una sedia a ruote.
Per “ausili specifici” per grandi obesi si intendono letti o sollevatori con portate superiori a 150 Kg.
Per “dischi girevoli” si intendono pedane costituite da due dischi sovrapposti che consentono la rotazione in stazione eretta della persona. Per “attrezzature idonee al sollevamento di persone” si intendono sollevatori per trasferire persone non collaboranti o parzialmente collaboranti.
Per “letti di degenza” si intendono dispositivi che consentono il sonno o il riposo di una persona, dotati di una piattaforma di supporto per un materasso e atti ad assistere le persone stesse nelle fasi di diagnosi, monitoraggio, prevenzione, trattamento e alleviamento di malattie, nel recupero da un infortunio o da un handicap, ecc. Non sono considerati letti di degenza i dispositivi atti allo svolgimento di visite mediche o al trasporto sotto supervisione medica. Possono essere sostituiti esclusivamente i letti di degenza non rispondenti ai requisiti ergonomici di cui al metodo MAPO, così come riportato nel ISO/TR 12296 (letti che necessitino di essere parzialmente sollevati e/o privi di uno spazio libero di almeno 15 cm tra gli stessi e il pavimento). Possono essere acquistati in sostituzione esclusivamente letti di degenza azionati, per il sollevamento, da energia non manuale.
OGGETTO: progetti di riduzione o eliminazione del rischio legato alle operazioni di movimentazione manuale di unità di carico di massa uguale o superiore a 3 kg, da realizzarsi mediante l’acquisto dei seguenti tipi di macchine:
sistemi automatici di alimentazione e scarico
robot
pallettizzatori e depallettizzatori automatici
AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti di riduzione del rischio derivante dall’esposizione a movimentazione manuale di carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorsolombari, dovuti alla movimentazione di unità di carico di massa uguale o superiore a 3 kg.
In relazione ai “sistemi automatici di alimentazione e scarico”, non sono finanziabili macchine che, oltre a effettuare le operazioni di carico e/o scarico, effettuano operazioni di lavorazione o trasformazione delle unità di carico.
In relazione ai “robot”, sono ammissibili a finanziamento i robot destinati ad eseguire esclusivamente operazioni di movimentazione di unità di carico; rientrano tra le spese accessorie i nastri e i rulli trasportatori che consentono l’ingresso o l’uscita delle unità di carico dalla postazione dei robot stessi; non sono invece ammissibili a finanziamento i sistemi di immagazzinamento a monte e a valle dei robot e degli eventuali nastri
e rulli, nonché i robot che effettuano operazioni di lavorazione o trasformazione delle unità di carico.
DEFINIZIONI:
Per “sistemi automatici di alimentazione e scarico” si intendono sistemi destinati ad effettuare esclusivamente le operazioni di carico e/o scarico di unità di carico e destinati ad essere integrati/collegati a macchine già di proprietà dell’impresa.
Per “robot” si intendono manipolatori automatici multifunzione riprogrammabili, programmabili su 3 o più assi, sia fissi in una postazione che mobili completi delle attrezzature necessarie all’esecuzione dell’attività del robot.
Per “pallettizzatori automatici” si intendono macchine destinate a raggruppare e impilare le unità di carico in modo da assicurarle sui pallet (o altri supporti) senza l’intevento manuale dell’operatore.
Per “depallettizzatori automatici” si intendono macchine destinate a deraggruppare le unità di carico pallettizzate e rimuoverle dai pallet (o altri supporti) senza l’intervento manuale dell’operatore.
Riduzione del rischio emergenza nel settore della Pesca
OGGETTO: progetti di riduzione del rischio mediante acquisto di:
dispositivi lanciasagola
trasmettitori di localizzazione di emergenza automatici in caso di ribaltamento dell’unità
radiogoniometri
giubbotti di salvataggio autogonfiabili con integrati trasmettitori di localizzazione di emergenza (PLB) dotati di luci stroboscopiche e imbraghi per verricellamento
tute stagne da sopravvivenza e lavoro, finalizzate alla protezione termica, in trilaminato con rinforzi in Kevlar
defibrillatore semi automatico esterno (DAE)
sistemi di comunicazione integrata nei caschi individuali con auricolare e microfono stagni
scale di recupero uomo a mare
zattere di salvataggio
AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento i dispositivi da acquistare devono essere conformi alle specifiche direttive di prodotto.
DEFINIZIONI:
Per “trasmettitori di localizzazione di emergenza” si intendono i trasmettitori tipo EPIRB e/o PLB.
Per “zattere di salvataggio” si intendono le zattere conformi alla norma ISO 9650-1.
Per “scale di recupero uomo a mare” si intendono scale di recupero tipo Jason’s Cradle.
Riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi nel settore della Pesca
OGGETTO: progetti di riduzione del rischio mediante l’acquisto e l’installazione di:
sistemi di trasporto e/o di alimentazione
piattaforme rialzabili
macchine e nastri per la vagliatura e il trasporto del pescato
dispositivi per la movimentazione automatica di aggancio dei divergenti con imbarco
dispositivi per la movimentazione automatica dei bighi/stanghe da pesca
macchine per la produzione del ghiaccio
AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento le macchine da acquistare devono essere non usate e conformi alla direttiva 2006/42/CE.
DEFINIZIONI: per “sistemi di trasporto e/o di alimentazione” si intendono sistemi per effettuare operazioni di carico, scarico o movimentazione
del pescato, precedentemente eseguite manualmente (nastri trasportatori, tramogge, rulliere, vasche su rotaie, ecc.).
Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato UNI EN ISO 45001:2023
OGGETTO: progetti di adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato UNI EN ISO 45001:2023 da:
a) Organismi di certificazione accreditati per lo specifico settore presso Enti di accreditamento firmatari degli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA e/o IAF/MLA
b) Organismi di certificazione non rientranti nel caso precedente
Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro di settore previsto da accordi INAIL-Parti sociali
OGGETTO: progetti di adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro secondo le seguenti linee di indirizzo previste
nell’ambito degli Accordi INAIL – Parti sociali:
SGSL–AR: per l’implementazione dei Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza nelle Imprese a Rete”
SGSL–MPI: per l’implementazione di Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul lavoro nelle Micro e Piccole imprese
SGI–AE: Sistema di Gestione Integrato Salute, Sicurezza, Ambiente Aziende Energia
SGSL–AA: Sistema di Gestione Salute e Sicurezza Aziende Aeronautiche ad Ala Fissa
Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza per i lavori in appalto nella Cantieristica Navale
SGSL-GP: Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza dei lavoratori per le aziende del settore Gomma Plastica
Per l’applicazione di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro per l’Industria chimica
SGSL-AS Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro nelle Aziende Sanitarie pubbliche della Regione Lazio
SGSL-CP Sistema di gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori per le aziende di produzione del calcestruzzo preconfezionato
Sistema di gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori per le aziende di esercizio dei parchi eolici
SGSL-U Sistema di gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori per le aziende dei servizi idrici, ambientali, energetici e funerari
Linee di indirizzo per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro – Manifestazioni fieristiche
Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art. 30 del d.lgs. 81/2008 asseverato
OGGETTO: progetti di adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art 30 del d.lgs. 81/2008 asseverato in conformità:
a) al Rapporto tecnico UNI TR 11709:2018;
b) alla norma UNI 11751-1:2019 per il settore delle costruzioni edili e di ingegneria civile;
c) alla norma UNI 11856-1:2022 per le aziende monoutility e multiutility dei servizi pubblici locali;
d) alla norma UNI 11857-1:2022 per le agenzie di viaggio, servizi di pulizia e disinfestazione, società di formazione, consulenza, servizi al lavoro e servizi di investigazione privata e di informazione commerciale.
OGGETTO: progetti di riduzione del rischio mediante l’acquisto e l’installazione permanente delle seguenti tipologie di ancoraggi:
puntuali
lineari flessibili
lineari rigidi
AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti di riduzione del rischio mediante l’acquisto e installazione permanente di ancoraggi destinati e progettati per ospitare uno o più utenti collegati contemporaneamente e per agganciare i componenti di sistemi anticaduta anche quando questi ultimi sono progettati per l’uso in trattenuta.
Gli ancoraggi devono essere conformi alla norma UNI 11578:2015 e riferibili alle categorie A, C, e D della stessa e caratterizzati dall’essere fissi e non trasportabili in accordo con quanto riportato nella Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3 del 13/02/2015 (sistemi che non seguono il lavoratore alla fine del lavoro, ma restano fissati alla struttura, ancorché taluni componenti del sistema siano “rimovibili”, perché ad esempio avvitati a un supporto).
Gli ancoraggi devono essere fissati permanentemente “su” o “nella” struttura/opere di costruzione costituenti i luoghi di lavoro di cui il datore di lavoro dell’impresa richiedente ha la disponibilità giuridica. I progetti possono essere destinati al miglioramento delle condizioni di sicurezza sia dei lavoratori dell’impresa richiedente che di quelli delle imprese appaltatrici che utilizzano tali ancoraggi per operazioni di manutenzione sui luoghi di lavoro dell’impresa richiedente.
OGGETTO: progetti di riduzione del rischio mediante la sostituzione di macchine e/o la sostituzione di trattori agricoli e forestali.
AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono ammissibili a finanziamento i progetti di sostituzione di:
macchine immesse sul mercato antecedentemente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE e s.m.i.)
trattori agricoli o forestali immessi per la prima volta sul mercato antecedentemente al 1 gennaio 1998
Le macchine e i trattori agricoli e forestali sostituiti devono essere alienati dall’impresa esclusivamente tramite rottamazione.
Nell’ambito delle macchine movimento terra, sono ammissibili a finanziamento esclusivamente quelle compatte.
DEFINIZIONI:
Per “macchine movimento terra compatte” si intendono le macchine di cui al punto 3.1.1 della norma UNI EN ISO 6165:2012, ossia le macchine movimento terra aventi massa operativa di cui al punto 3.7 della norma minore o uguale a 4500 kg. Fanno eccezione i caricatori compatti cingolati di cui al punto 4.2.3 della norma e gli escavatori compatti di cui al punto 4.4.4 della norma, per i quali la massa deve essere minore o uguale a 6000 kg.
OGGETTO: progetti di riduzione del rischio mediante la sostituzione di macchine.
AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti di sostituzione di macchine immesse sul mercato antecedentemente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 2006/42/CE e successivamente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE e s.m.i.).
Nell’ambito delle macchine movimento terra, sono ammissibili a finanziamento esclusivamente quelle compatte.
Le modalità di alienazione sono le seguenti:
permuta presso il rivenditore con cui si perfeziona l’acquisto per le macchine conformi alla direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE e s.m.i.); in questo caso è comunque facoltà dell’impresa rottamare le macchine sostituite;
rottamazione per le macchine non conformi alla direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE e s.m.i.)
DEFINIZIONI:
Per “macchine movimento terra compatte” si intendono le macchine di cui al punto 3.1.1 della norma UNI EN ISO 6165:2012, ossia le macchine movimento terra aventi massa operativa di cui al punto 3.7 della norma minore o uguale a 4500 kg. Fanno eccezione i caricatori compatti cingolati di cui al punto 4.2.3 della norma e gli escavatori compatti di cui al punto 4.4.4 della norma, per i quali la massa deve essere minore o uguale a 6000 kg.
OGGETTO: progetti di riduzione del rischio di intossicazione, asfissia, esplosione mediante l’acquisto di:
sistemi di monitoraggio ambientale
sistemi automatizzati e robot per l’esecuzione di lavori in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, incluse le operazioni di saldatura e le attività di pulizia e depurazione
dispositivi, sistemi e droni per l’accesso e le ispezioni negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento
dispositivi e sistemi per il recupero dei lavoratori che operano in tali ambienti
AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti di riduzione del rischio di intossicazione, asfissia, esplosione in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento.
Nel caso in cui l’acquisto dei beni finanziati preveda la sostituzione di analoghi beni di proprietà dell’impresa, questi ultimi dovranno essere alienati mediante rottamazione.
DEFINIZIONI:
Per “ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento” si intendono spazi circoscritti non progettati per la presenza continua di un lavoratore, ma di dimensioni tali da consentirne l’ingresso e lo svolgimento del lavoro assegnato, caratterizzati da vie di accesso e uscita limitate e/o difficoltose con possibile ventilazione sfavorevole, all’interno dei quali è prevedibile la presenza o lo sviluppo di condizioni pericolose per la sicurezza dei lavoratori (ambienti assimilabili a pozzi neri, fogne, camini, cunicoli, fosse, gallerie, condutture, caldaie, tubazioni, canalizzazioni e recipienti, quali vasche, serbatoi).
Il valore limite per le spese relative alla bonifica del controsoffitto in MCA è determinato in funzione della superficie della proiezione in pianta del controsoffitto da bonificare, inclusi eventuali lucernari integrati nel controsoffitto e oggetto anch’essi di rimozione. Una volta determinata tale superficie, il valore limite complessivo delle spese di progetto per la bonifica del controsoffitto è pari a 20 € per mq.
Nel valore limite così determinato sono comprese:
le spese per la rimozione del controsoffitto
le spese edili accessorie (allestimento del cantiere, apprestamenti, opere provvisionali);
le spese per l’esecuzione dei lavori in sicurezza;
le spese per la predisposizione e la presentazione all’organo di vigilanza del Piano di lavoro ai sensi dell’art. 256 del d.lgs. 81/2008;
In caso di presenza di sottocopertura, ossia di rivestimento interno della copertura situato subito al di sotto e a diretto contatto con questa o con il materiale coibente interposto, si applicano le condizioni sopra indicate per il controsoffitto.
Il valore limite per le spese relative alla bonifica e al rifacimento della copertura in MCA è determinato in funzione della superficie della proiezione in pianta della copertura da bonificare, inclusi eventuali lucernari integrati nella copertura e oggetto anch’essi di rimozione. Una volta determinata tale superficie, il valore limite complessivo delle spese di progetto per la bonifica e il rifacimento della copertura è pari a 60 € per mq.
Nel valore limite così determinato sono comprese:
le spese per la rimozione della copertura in MCA
le spese per l’acquisto e la posa della nuova copertura e degli elementi edili ad essa accessori (lucernari, lattonerie per scossaline, canali di gronda, ecc.);
le spese edili accessorie (allestimento del cantiere, apprestamenti, opere provvisionali);
le spese per l’esecuzione dei lavori in sicurezza;
le spese per la predisposizione e la presentazione all’organo di vigilanza del Piano di lavoro ai sensi dell’art. 256 del d.lgs. 81/2008;
le spese per eventuali impianti fotovoltaici solari integrati nei quali i moduli fotovoltaici o solari sostituiscono gli elementi di copertura.
Non sono finanziabili le spese relative al rifacimento/consolidamento delle strutture di sostegno della copertura e al rifacimento degli elementi strutturali del tetto, delle orditure, dei solai, delle travature e i costi di pannelli solari o moduli fotovoltaici non integrati nella copertura, ma sovrapposti ad essa.
Alla spesa per la bonifica e il rifacimento della copertura può essere aggiunta quella per l’acquisto e la posa in opera di ancoraggi permanenti conformi ai requisiti indicati al punto 3 del presente Allegato, nel rispetto del valore limite pari al 10% delle spese relative alla bonifica e al rifacimento della copertura.
OGGETTO: progetti di riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di macchine.
AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti di sostituzione di macchine immesse sul mercato antecedentemente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 2006/42/CE.
Non sono finanziabili le macchine semoventi con operatore a bordo.
DEFINIZIONI:
Per “rischio infortunistico” si intendono i rischi:
di taglio e/o cesoiamento, schiacciamento, urto o proiezione di materiale dovuto agli organi di lavorazione delle macchine
di ustione da contatto con parti calde delle macchine o con solidi, liquidi o gas/vapori derivanti dalle lavorazioni
di ustione da assideramento
elettrico
OGGETTO: progetti di riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di apparecchi elettrici.
AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti di sostituzione di apparecchi elettrici immessi sul mercato antecedentemente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 2014/35/CE.
DEFINIZIONI:
Per “rischio infortunistico” si intendono i rischi:
di taglio e/o cesoiamento, schiacciamento, urto o proiezione di materiale dovuto agli organi di lavorazione delle macchine
di ustione da contatto con parti calde degli apparecchi elettrici o con solidi, liquidi o gas/vapori derivanti dalle lavorazioni
di ustione da assideramento
elettrico
Ai fini della determinazione delle spese di progetto non sono computabili i costi relativi ad accessori non presenti nel listino del fabbricante del trattore agricolo o forestale o della macchina agricola e forestale. L’eventuale installazione di tali accessori potrebbe comportare, anche se non computati ai fini del finanziamento, verifiche specifiche in fase di domanda o di rendicontazione per accertare il permanere della validità del certificato di conformità al tipo omologato secondo il regolamento UE 167/2013 (per i trattori) o della dichiarazione di conformità CE (per le macchine) che accompagnano il bene.
Nel caso di permuta di trattori o macchine di proprietà dell’impresa, l’importo del finanziamento a carico
dell’Inail verrà decurtato della somma pari alla differenza tra l’importo realizzato con la permuta e quello della quota parte del progetto a carico dell’impresa, pari al 35% (20% per i giovani imprenditori agricoli) dell’importo del progetto. Nel caso in cui l’importo ricavato dalla permuta sia inferiore o pari alla quota parte del progetto a carico dell’impresa non verrà effettuata alcuna decurtazione.
Si considerano “macchine agricole e forestali” (di seguito denominate “macchine”) le macchine, dotate o meno di motore endotermico o elettrico, conformi alla Direttiva macchine 2006/42/CE, attuata in Italia dal d.lgs. 17/2010, limitatamente a quelle comprese nella definizione di cui all’art. 2, comma 2 lettere a), b), c), f) di detto decreto.
Si considerano inoltre macchine:
i trattori agricoli o forestali a cingoli non omologati in conformità al regolamento UE 167/2013;le attrezzature intercambiabili a corredo di un trattore o di una macchina che quindi assumono la caratteristica di bene a sé stante
Nel caso di richiesta di macchine irroratrici semoventi, queste devono essere dotate di cabina ROPS e di livello 4 secondo la definizione di cui alla norma EN 15695-1:2009.
Le macchine ammissibili a finanziamento sono esclusivamente quelle che l’impresa richiedente può utilizzare per lo svolgimento di attività dirette alla cura e/o allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria alla coltivazione del fondo o all’allevamento di animali; non sono finanziabili macchine che realizzano fasi successive a quelle sopra richiamate, quali ad esempio quelle di magazzinaggio, di confezionamento, di trasformazione, ecc.
Non sono ammissibili a finanziamento i trattori a cingoli immatricolati come macchine con potenza nominale superiore a 130 kW.
Le macchine agricole e forestali con motore, con l’esclusione dei trattori a cingoli per i quali valgono le condizioni di cui al punto precedente, devono essere state immesse sul mercato prima delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva comunitaria 2006/42/CE e per esse
se immesse sul mercato prima delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva comunitaria 98/37/CE è ammissibile la sola rottamazione;
se immesse sul mercato dopo le specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva comunitaria 98/37/CE e prima delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva comunitaria 2006/42/CE l’impresa può optare per la rottamazione o per la permuta presso il rivenditore.
Le macchine agricole e forestali prive di motore devono essere state immesse sul mercato prima delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva comunitaria 2006/42/CE e per esse è ammissibile la sola rottamazione.
Si considerano “trattori agricoli o forestali” (di seguito denominati “trattori”), i trattori, a ruote o a cingoli, omologati in conformità con il regolamento 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Per i trattori ammissibili a finanziamento valgono i requisiti seguenti:
1. tranne quanto previsto al successivo punto 2, i trattori devono essere dotati di cabina ROPS già prevista in fase di omologazione dal fabbricante del trattore;
2. solo per le categorie T2 e C2:
in caso di selezione della Soluzione tecnica 1a, i trattori possono essere dotati sia di struttura ROPS a due o quattro montanti che di cabina ROPS già prevista in fase di omologazione dal fabbricante del trattore; la cabina deve essere di livello 4, secondo la definizione di cui alla norma EN 15695-1:2009
in caso di selezione delle Soluzioni tecniche 2a e 2b, i trattori devono essere dotati di cabina ROPS già prevista in fase di omologazione dal fabbricante del trattore; la cabina deve essere di livello 4, secondo la definizione di cui alla norma EN 15695-1:2009.
Non sono ammissibili a finanziamento i trattori con potenza nominale superiore a 130 kW.
Per le Soluzioni tecniche 1a,b e 2a,b,c,d, i trattori e le macchine da rottamare o da permutare contestualmente all’acquisto dei nuovi trattori o macchine devono essere nella piena proprietà dell’impresa richiedente da almeno 2 anni calcolati al 31 dicembre dell’anno di riferimento del presente avviso Isi.
Valgono inoltre le condizioni che seguono, da declinare nel rispetto dei requisiti delle specifiche Soluzioni tecniche.
I trattori agricoli e forestali a ruote e a cingoli da sostituire devono essere stati immessi sul mercato in data antecedente al 1 gennaio 2012 e per essi:
se immessi sul mercato in data antecedente al 1 gennaio 1998 è ammissibile la sola rottamazione;
se immessi sul mercato tra il 1 gennaio 1998 e il 31 dicembre 2011 l’impresa può optare per la rottamazione o per la permuta presso il rivenditore.
3. Tipologie di intervento ammissibili
Gli interventi di bonifica da MCA finanziabili sono unicamente quelli relativi alla rimozione con successivo trasporto e conferimento a impianto autorizzato ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.. Sono quindi esclusi dal finanziamento gli interventi di rimozione non comprendenti lo smaltimento, quelli di incapsulamento o confinamento e, infine, il mero smaltimento di MCA già rimossi.
Con riferimento alla Tabella 1, Sezione 3, i progetti ammissibili sono relativi:
per la Tipologia di intervento a), alla rimozione di coperture in MCA e al loro rifacimento;
per la Tipologia di intervento b), alla rimozione di coperture in MCA e al loro rifacimento nonché alla contestuale rimozione del controsoffitto e/o della sottocopertura in MCA collocati nel medesimo immobile della copertura da bonificare.
Per amianto si intendono i seguenti silicati fibrosi di cui all’art. 247 del d.lgs. 81/2008:
a) actinolite d’amianto, n. CAS 77536-66-4;
b) grunerite d’amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;
c) antofillite d’amianto, n. CAS 77536-67-5;
d) crisotilo, n. CAS 12001-29-5;
e) crocidolite, n. CAS 12001-28-4;
f) tremolite d’amianto, n. CAS 77536-68-6.
Gli interventi dovranno essere affidati a ditte qualificate e iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie 10A o 10B per la rimozione e nella categoria 5 per il trasporto dei MCA.
Gli interventi devono essere effettuati presso il luogo di lavoro nel quale l’impresa richiedente esercita la propria attività. In conformità a tale requisito sono esclusi gli interventi su immobili dei quali l’impresa richiedente detiene la proprietà ma che ha dato in locazione ad altra azienda; tale esclusione vale anche nel caso in cui in tali immobili operi occasionalmente personale dell’impresa richiedente. Pertanto, nel caso di locazioni parziali di immobili, sarà finanziata la sola quota parte dei lavori riguardante la porzione di immobile non locata e utilizzata direttamente dai dipendenti dell’impresa richiedente. Sono invece ammessi gli interventi richiesti dall’azienda locataria dell’immobile oggetto dell’intervento.
La rimozione delle coperture in cemento-amianto deve riguardare l’intero immobile ad eccezione del caso di locazione parziale sopra descritto, nel quale è finanziabile solo la rimozione della copertura utilizzata direttamente dai dipendenti dell’impresa richiedente.