1. Spese ammissibili a finanziamento
Sono ammissibili a finanziamento:
A. le spese di progetto;
B. le spese tecniche e assimilabili.
Sono “spese di progetto” tutte le spese direttamente necessarie all’intervento, nonché quelle accessorie o strumentali funzionali alla sua realizzazione e indispensabili per la sua completezza. Le spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione del progetto e indispensabili per la sua completezza che non siano direttamente riconducibili alla riduzione del rischio di cui alla Tipologia di intervento selezionata in domanda non devono essere prevalenti rispetto a quelle direttamente riconducibili alla riduzione del rischio.
Sono “spese tecniche e assimilabili” le spese che, in funzione dello specifico progetto, si rendono necessarie per:
la redazione della perizia asseverata;
la produzione di progetti ed elaborati a firma di tecnici abilitati;
la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
la produzione di ogni documentazione o certificazione, riguardante l’intervento, richiesta dalla normativa, quali certificazioni di prova, di regolare esecuzione o collaudo, di prevenzione incendi, acustiche, ecc. (che non siano a carico del fabbricante o di altro soggetto diverso dall’impresa);
le denunce di messa in servizio di impianti;
le relazioni e dichiarazioni asseverate ove richieste dalla normativa (su barriere architettoniche, classificazione degli ambienti con pericolo di esplosione, ecc.);
la corresponsione di oneri previsti per il rilascio di autorizzazioni o nulla osta da parte di enti e amministrazioni preposte.
Non sono ammissibili a finanziamento le spese relative all’aggiornamento della valutazione dei rischi in ottemperanza agli articoli 17, 28 e 29 del d.lgs. 81/2008, quelle relative alla compilazione della domanda di finanziamento nonché quelle espressamente richieste dalle direttive di prodotto
a carico del fabbricante.
L’importo totale del progetto, dato dalla somma delle spese A e B, è finanziabile nella misura del 65% sempreché sia compreso tra il contributo minimo erogabile di 5.000 euro e il contributo massimo erogabile di 130.000 euro.
Per i progetti di cui al presente Allegato, con esclusione delle Tipologie di intervento b) e c), nel caso di vendita o permuta di beni sostituiti nell’ambito del progetto, l’importo del finanziamento a carico dell’Inail verrà decurtato della somma pari alla differenza tra l’importo realizzato con la vendita (o con la permuta) e quello della quota parte del progetto a carico dell’impresa (pari al 35% dell’importo del progetto). Nel caso in cui l’importo ricavato dalla vendita (o dalla permuta) sia inferiore o pari alla quota parte del progetto a carico dell’impresa (35% dell’importo del
progetto) non verrà effettuata alcuna decurtazione.
Per i progetti di cui alle Tipologie di intervento b) e c) per i quali è prevista la vendita o la permuta dei trattori agricoli o forestali e/o delle macchine sostituiti nell’ambito del progetto, nella presentazione della domanda on line l’importo del finanziamento ammissibile è calcolato operando, sulla quota a carico di Inail, la decurtazione della somma pari al 50% dell’importo preventivato per la vendita o permuta. In fase istruttoria, l’importo concedibile sarà valutato con riferimento all’importo effettivo di vendita o di permuta.
In ogni caso, l’importo concesso con provvedimento emesso a seguito della verifica tecnico/amministrativa di cui all’articolo 19 dell’Avviso non potrà superare il valore del finanziamento ammissibile. Parimenti, l’ammontare del finanziamento erogabile a seguito della verifica della documentazione attestante la realizzazione del progetto di cui all’articolo 22 dell’Avviso non potrà superare l’importo precedentemente concesso con il provvedimento di cui all’articolo 19.
Nel caso di acquisto di trattori agricoli o forestali e/o di macchine, le spese ammissibili per l’acquisto devono essere calcolate, al netto dell’IVA, con riferimento ai preventivi presentati e, comunque, nei limiti dell’80% del prezzo di listino di ciascun trattore agricolo o forestale o macchina.
Le spese tecniche e assimilabili sono finanziabili entro la percentuale massima del 10% rispetto ai costi di cui al precedente punto A, con un importo massimo complessivo di 10.000 euro, ad eccezione del mero acquisto di trattori agricoli o forestali e/o di macchine per il quale la percentuale massima ammissibile è pari al 5% rispetto ai costi di cui al precedente punto A, con un importo massimo complessivo di 5.000 euro.
Ferme restando le condizioni di cui sopra, la spesa massima ammissibile per la perizia asseverata, comprensiva di oneri previdenziali, è pari a 1.850 euro.